Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 1) 2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio
1) Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2) Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.
CAPO III
Altri servizi
Art. 11 (Refezioni scolastiche)
(1) Il servizio di refezione scolastica è garantito dai singoli comuni. La gestione può essere affidata dai comuni anche a terzi.
(2) Il Comune competente fissa i criteri e le modalità di organizzazione del servizio mensa nonché i corrispondenti requisiti di accesso e di partecipazione alle spese a carico dei beneficiari.
(3) La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di partecipazione della Provincia alle spese ordinarie di gestione del servizio mensa di cui al comma 1. L’ammontare del contributo provinciale a pasto è determinato dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, e può essere scaglionato. La disciplina transitoria, l’iter procedurale e l’erogazione del finanziamento sono determinate con accordo di finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 30) 31)
•Delibera N. 2039 del 13.06.2005 - Linee guida per la partecipazione della Provincia alle spese di gestione del servizio di refezione scolastica - anno scolastico 2005/06 (modificata con le delibere n. 2391 del 3.7.2006 e n. 678 del 12.3.2007)
•Delibera N. 1292 del 26.04.2004 - Determinazione del contributo forfettario per pasto che la Giunta Provinciale concede agli/alle alunni/e ammessi/e al finanziamento della refezione - anno scolastico 2004/05
•Delibera N. 4511 del 02.12.2002 - Criteri per la determinazione della situazione economica
30) L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.
31) L'art. 11, comma 3 è stato così sostituito dall'art. 4, comma
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